Ricorso al Tar

Articolo tratto da corrieredelveneto.it
01 agosto 2009


I giovani e la notte
Il popolo dei bonghi ricorre al Tar contro l’ordinanza del sindaco
Uno dei multati dai vigili si rivolge al tribunale amministrativo. «Quell’ordinanza è illegittima»

VERONA — Il «popolo dei bonghi » passa al contrattacco. E così dopo quella anti-prostitute, un’altra ordinanza contestata del sindaco Flavio Tosi finisce al Tar. Nei giorni scorsi è stato infatti depositato dagli avvocati Enrico Varali e Beatrice Rigotti un ricorso contro l’ordinanza numero 39 dello scorso 7 maggio, ce dispone il «divieto di utilizzo di strumenti musicali o sonori all’aperto dalle 22 alle 8». Tosi aveva voluto colpire con quest’ordinanza il chiasso provocato in piazza Dante da gruppi di giovani che la sera tardi si ritrovavano a suonare e cantare, appellandosi a motivazioni di ordine pubblico, quiete pubblica e sicurezza urbana, e aveva previsto anche delle multe da 100 a 450 euro. Una vicenda che fino a qualche settimana fa aveva mantenuto desta l’attenzione, complici anche le prime sanzioni con momenti di tensioni fra giovani e polizia municipale. Ora, a distanza di qualche tempo, uno dei giovani che lo scorso 27 maggio si era beccato una multa da 100 euro da parte dei vigili urbani, non se l’è messa via e ha deciso di fare ricorso al Tar contro l’ordinanza, ritenendola illegittima. Il tribunale amministrativo regionale ha già fissato per il 9 settembre l’udienza per la discussione della sospensiva.

Nelle 14 pagine di ricorso i due legali ricordano innanzitutto come piazza Dante da oltre un anno sia diventata tutti i mercoledì sera un punto di ritrovo per iniziativa di alcuni studenti dell’università di Verona e che la scelta era stata presa proprio per­ché, pur essendo una piazza cen­trale, non vi sono abitazioni private nel raggio di un centinaio di metri, ma solo pub e locali. Ma l’attacco frontale all’ordinanza, dal punto di vista giuridico, riguarda soprattutto i principi di «contingibilità e urgenza» che dovrebbero essere posti alla base di provvedimenti di questo ti­po da parte di un sindaco, cioè quando si tratta di prevenire pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza. E se è vero che il sindaco Tosi dice di aver provveduto sulla base di alcune segnalazioni arrivate da cittadini che si lamentavano per gli schiamazzi, «l’utilizzo di strumenti musicali e strumenti sonori (con definizione talmente generica da essere applicabile a qualsiasi strumento a mezzo del quale si produca anche la più flebile emissione sonora) non può concretizzare un grave ed eccezionale stato di pericolo», è scritto nel ricorso. Questo tipo di ordinanze poi, proprio per la loro urgenza, dovrebbero essere «a termine», indicando cioè un tem­po fino a cui sono valide; cosa che invece non accade con l’ordi­nanza di Tosi. Un altro oggetto di critica deriva dal fatto che, secondo i legali, l’ordinanza sarebbe anche del tutto inutile, visto che nell’ordinamento giuridico italiano già ci sono strumenti meno tranchant, ma idonei a contrastare l’eventuale disturbo alla tranquillità dei residenti. Per esempio il codice penale, che all’articolo 659 prevede il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone e punisce proprio chi «mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche disturba le occupazioni o il riposo delle persone».

Alberto Zorzi

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